TITOLO I
Costituzione e scopi
ART. 1
E’ costituita, con sede in Roma, Via Nazionale 214, C.A.P. 00184, l’Associazione Professionale Aziende Trasporto Valori, in breve ASSOVALORI.
ART. 2
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) promuovere tra gli operatori del settore la coscienza di servizio che deve essere alla base dell’attività del trasporto valori, custodia, trattamento valori e servizi assimilati esigendo dagli Associati il più rigoroso rispetto delle leggi dello Stato, della correttezza commerciale e della normativa per la sicurezza dei trasporti;
b) rappresentare e tutelare gli interessi generali della categoria e promuovere iniziative al fine di potenziare la solidarietà e la collaborazione tra le aziende aderenti;
c) promuovere studi, ricerche e informazioni per lo sviluppo tecnico e professionale del settore;
d) stimolare l’attività degli organi dello Stato, delle Regioni e della Pubblica Amministrazione in genere allo scopo di agevolare e rendere più efficiente e sicuro il servizio del trasporto valori ed assimilati;
e) designare i rappresentanti della categoria in organismi nazionali ed internazionali;
f) assumere ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca il perfezionamento tecnico dei servizi, la formazione morale e professionale degli uomini ad essi addetti e la valorizzazione del settore;
g) stipulare e sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro ai vari livelli.
ART. 3
L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro, ha durata illimitata e la sua giurisdizione si estende all’intero territorio italiano.
TITOLO II
Soci e organi sociali
ART. 4
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche o giuridiche, con residenza o sede in Italia, che gestiscano imprese per il servizio del trasporto dei valori, custodia, trattamento valori e servizi assimilati con adeguata struttura organizzativa e tecnica o che forniscano beni e/o servizi di interesse del settore.
L’adesione può avvenire in forma di:
a) Socio ordinario per le organizzazioni la cui attività sia di trasporto valori, custodia, trattamento valori e servizi assimilati;
b) Socio aderente per le organizzazioni la cui attività sia di fornitura di beni e/o servizi di interesse del settore.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo del Socio di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dai competenti organi sociali.
Sull’accettazione della domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo.
L’adesione ha durata indeterminata salvo disdetta notificata con lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi.
ART. 5
I Soci sono tenuti a versare all’Associazione una quota di iscrizione, una tantum, nonché una quota associativa annua, nella misura determinata dal Comitato Direttivo secondo i criteri e le modalità fissate dall’Assemblea su proposta del Comitato stesso.
I Soci non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare all’Assemblea.
ART. 6
La qualità di Socio cessa per recesso o per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo qualora vengano meno nel Socio stesso i requisiti di ammissione ovvero per grave inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea.
TITOLO III
Organi dell’Associazione
ART. 7
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea, il Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli Amministratori rappresentanti di aziende che cessano di far parte dell’Associazione decadono automaticamente dalla carica e così pure ne decadono quegli Amministratori che perdono la qualifica di rappresentanza di un’azienda associata.
Gli Amministratori possono essere scelti dall’Assemblea anche tra non Soci.
L’Assemblea potrà provvedere a fissarne il compenso di anno in anno.
ART. 8
L’Assemblea è costituita da Soci ordinari e Soci aderenti in regola con il pagamento delle quote annuali.
Ogni Socio ordinario dispone di un numero indivisibile di voti proporzionale al numero di furgoni segnalati nell’anno precedente al Comitato Direttivo.
Ai Soci ordinari vengono attribuiti i seguenti diritti di voto:
flotta fino a 10 veicoli: n. 1 diritto di voto;
flotta da 11 a 30 veicoli: n. 3 diritti di voto;
flotta da 31 a 50 veicoli: n. 5 diritti di voto;
flotta di veicoli superiore a 50: n. 7 diritti di voto.
In ogni caso nessun Socio potrà totalizzare un numero di voti superiore alla metà meno 1 del totale dei voti spettanti a tutti i Soci. I voti attribuiti a ciascun Socio in Assemblea sono calcolati sulla base dei contributi pagati durante l’anno precedente.
I Soci aderenti possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto.
ART. 9
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro i primi 120 giorni dell’anno.
E’ convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero da tanti Soci che dispongano almeno di un quinto del totale dei voti.
L’Assemblea ordinaria è convocata mediante raccomandata, con telegramma, con fax o con e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
E’ validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti Soci che dispongono della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli Associati.
Qualora andasse deserta, il Comitato Direttivo deve indire una nuova convocazione ed in tal caso il preavviso è ridotto a 10 giorni e l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.
E’ ammesso farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta ad un Socio, ma ciascun partecipante non può ricevere più di tre deleghe.
Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) la determinazione delle direttive di massima dell’azione sociale;
b) l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità relativi alle quote di iscrizione e sociali;
d) l’elezione del Presidente dell’Associazione, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del relativo Presidente;
e) la ratifica dell’operato della Commissione sindacale in materia di contrattazione collettiva.
ART. 10
L’Assemblea straordinaria è convocata e validamente costituita con le stesse modalità dell’ordinaria.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) le modifiche allo Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore.
Per le modifiche al presente Statuto o scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.
ART. 11
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. A tutti gli effetti ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte alle Autorità, ai terzi ed in giudizio. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, al coordinamento dell’attività sociale, al perseguimento dei fini statutari, nonché all’ordinaria amministrazione. Nello svolgimento delle sue funzioni può delegare il Vice Presidente Vicario. Nei casi di urgenza o di necessità adotta le opportune deliberazioni e opera le designazioni del caso, salvo ratifica del Comitato Direttivo.
ART. 12
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente dell’Associazione. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti, nel numero massimo di quattro. In caso di un solo Vice Presidente, questi assume la qualifica di Vicario e sostituisce in caso di momentanea assenza e/o impedimento il Presidente. In caso di più Vice Presidenti, il Comitato Direttivo nomina il Vice Presidente Vicario. Ai Vice Presidenti vengono attribuite deleghe di rappresentanza e/o funzionali per specifiche attività.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno, previa convocazione del Presidente da spedire almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza, può essere convocato con telegramma, fax o e-mail, spedito almeno 5 giorni prima della riunione.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, avendo ogni membro diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Possono assistere alle riunioni i Revisori dei Conti. E’ ammessa, altresì, la partecipazione al Comitato Direttivo, in qualità di componente aggiunto, di un delegato di altre Associazioni a condizione che le stesse consentano la partecipazione di un delegato di Assovalori all’interno del proprio Direttivo.
ART. 13
Il Comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) determina e regola la vita dell’Associazione in conformità allo Statuto e alle deliberazioni assembleari;
b) decide sulla convocazione dell’Assemblea, ne fissa l’ordine del giorno e la sede;
c) nomina tra i propri membri rispettivamente il Vice Presidente ovvero i Vice Presidenti – nel numero massimo di quattro – e il Vice Presidente Vicario;
d) delibera sulle domande di ammissione e sull’esclusione dei Soci;
e) provvede alla riscossione dei contributi ed alle spese ordinarie e straordinarie e amministra il patrimonio predisponendo inoltre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
f) designa i rappresentanti dell’Associazione presso altri organismi, impartendo loro le direttive di massima;
g) assolve i compiti demandatigli dall’art. 5 che precede e determina i criteri per i rimborsi spese;
h) promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile e necessario per il raggiungimento degli scopi statutari e formula le proposte da sottoporre all’Assemblea.
ART. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea nel numero di tre membri effettivi (compreso il Presidente del Collegio stesso) e due supplenti; essi durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra i non Soci.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con relazione sul conto consuntivo.
ART. 15
Per ciascun anno solare sono compilati i bilanci preventivi ed il conto consuntivo che, insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono restare depositati in copia presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
ART. 16
Il fondo sociale dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e annuali;
b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti;
d) dalle erogazioni e da eventuali devoluzioni di beni a favore dell’Associazione.
Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione ed alle occorrenze per l’attività sociale, provvedendo alla sua gestione il Comitato Direttivo.
Il contributo straordinario può essere deliberato dal Comitato Direttivo quando particolari circostanze lo richiedano, con l’obbligo di sottoporre la delibera stessa alla ratifica dell’Assemblea ordinaria da convocarsi entro il trimestre successivo.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.